«La Sekoma Di Montecalvo Irpino Prima Banca Del Civico Monte Frumentario» 

Parte Tredicesima

Il pane per antonomasia a Montecalvo è di grano saraolla, così come risulta dalla seduta decurionale n. 32 del 20 maggio 1849 ove testualmente si parla di «pane bianco di saraolla». Le altre specie di sementi erano la «carosella», la «risciola», la «romanella» e il «mesca». La vendita della casa del pane del 1586 non aveva privato il comune del diritto, e dell’obbligo, di supervisionare la qualità del pane che l’«affittatore» avrebbe venduto. Nel contratto d’affitto del 1813 l’appaltatore Gaetano Scoppettone si impegnava a panificare il grano secondo l’assaggio «faciendo» dal comune che per ogni tomoli tre di pane introitava una lira e settantasei centesimi: La lira per il «diritto dell’assaggio», i settantasei centesimi per la riscossione corrispondente alla vendita di 144 kg di pane. Quella dell’assaggio era una prassi dal sapore rituale, ma per nulla banale e affatto formale. Il buon esito dell’operazione rappresenta la condizione necessaria per poter vendere il pane al pubblico.

Non solo: essa ne determinava anche il prezzo. Ecco quanto prevedeva, in proposito, l’articolo 41 dello statuto comunale di Montecalvo dell’anno 1829: «per il pane e per i maccaroni, o dalla vendita di ambedue questi generi, ne abbia il diritto proibitivo l’affittatore, e che ne abbia la facoltà ogni cittadino, sempre che si dovrà attenere a quel prezzo che dietro l’assaggio fatto dal primo eletto, risulterà le spese […]». Le buone regole di panificazione passano, per così dire, al vaglio periodico di una fondamentale prova pratica che, ab antiquo, e certamente fino alla prima metà del xix secolo, ha accompagnato la storia del pane a Montecalvo. Le condizioni d’affitto del 1828 prevedevano l’obbligo, da parte dell’appaltatore, di tenere sei posti di pane in vari punti del paese per comodo della popolazione.

Lo stesso appaltatore si impegnava, altresì, ad attenersi al prezzo risultante dall’ «assaggio» che «settimanalmente», così testualmente recita il contratto, «si farà dalla municipalità e a mantenere la vendita del pane per un intiero anno, o più, secondo vuole obbligarsi».

La presenza di panettieri locali, o di fiducia, non escludeva la possibilità che forestieri potessero aprire in paese posti di vendita di pane, ma sarebbero valse, per loro, le stesse regole dei panettieri locali.

Leggiamo dalla seduta decurionale del 27 settembre 1840:

«chiunque introducesse in questo comune pane non maggiore di rotola quattro non sarà tenuto ad alcun dazio, come lo sarà quello che farà introduzione di più.

Qualunque forastiere che vorrà aprire un posto di vendita di pane anche quando si cuocerà fuori comune sarà soggetto al dazio come sopra.

Chi avesse introdotto, quindi, «pane non maggiore di rotola quattro», ed entriamo nello specifico delle buone caratteristiche del pane, non sarebbe stato tenuto al pagamento di tasse.

Ciò voleva dire che le pagnotte, o meglio le «panelle», o, ancora meglio, le «shchanate» superiori ai tre chili e seicento grammi (il peso corrispondente alle «rotola quattro) non assicuravano una perfetta qualità del prodotto.

E il concetto ritorna in un documento del 1843, straordinario esempio di disciplinare ante litteram che obbliga chiunque voglia panificare in Montecalvo a sfornare solo prodotti di alta qualità.

Disciplinare che viene registrato secondo i crismi del diritto all’epoca vigente e che le autorità regolarmente approvano:

Il 20 luglio del 1843 il comune di Montecalvo redige il suo «regolamento», una sorta di statuto in cui viene inserito, tra gli altri, il seguente articolo:

«[…] i fabbricanti di pane debbono premunirsi del permesso della autorità municipale, e prima di fissarsi l’assisa (prezzo imposto) del primo eletto, o decurionato, secondo la competenza della di loro durata, deve osservarsi la qualità di tal genere, assaggiare il pane tanto bruno, che bianco, se sia di giusto peso, ben cotto e non adulterato con farina di orzo, fave ceci, granoni, ed altri generi estranei.

Osservata la qualità del pane il primo eletto ne fisserà l’assisa in ogni domenica di ciascuna settimana.

Lo stesso praticherà nella vendita dei maccaroni, che si smerciano in questo comune tanto da’ forestieri, quanto da’ paesani.

Ogni venditore è nell’obbligo di tenere alla vista di tutti l’assisa settimanale affissa innanzi la porta della bottega.

La prova dell’assaggio del pane risulterà dal marchio, che il primo eletto imprimerà su di ogni panella, la quale non deve pesare più di rotola quattro, per far sì che il pane giunga al grado di buona cottura.

Mancando il marchio, o pure essendo ciascuna panella più di rotola quattro (più di 3,6 kg);

O i maccaroni essendo manifatturati di altro genere e non di semola di saragolla, come richiede ogni regola d’arte, incorreranno i venditori all’ammenda di carlini quindici la prima volta, e di carlini ventinove per la seconda».

Per avere un’idea della severità della multa basti pensare che nel 1840 con 29 carlini si acquistavano circa 120 kg di pane.

L’intendenza della provincia di principato ultra approva, nello stesso anno 1843, l’intero statuto pubblicandolo nel numero 31 del giornale dell’intendenza della provincia di principato ulteriore.

Fonte

Giovanni Bosco Maria Cavalletti

Continua

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