Presentato in data 11 novembre 2002; annunciato nella seduta ant. n. 274 del 12 novembre 2002.

Onorevoli Senatori
La proposta di istituzione della provincia della Baronia-Calore-Alta Irpinia, con capoluogo Ariano Irpino, nella regione Campania, risponde ad una esigenza di rivitalizzazione e valorizzazione economica e culturale di un’area che, nel corso degli ultimi anni, pur presentando notevoli potenzialità, ha subito un preoccupante processo di emarginazione politica e depauperamento demografico.
L’area che si propone per la costituzione della nuova provincia, per distacco dalla provincia di Avellino, si estende per 1532,86 Kmq e conta 132.645 abitanti, distribuiti in 43 comuni.
Della costituenda provincia, in definitiva, faranno parte i comuni delle comunità montane dell’Ufita e dell’Alta Irpinia e quelli ad esse interconnessi o adiacenti.
A questi comuni potrebbero aggiungersi, per naturale convenienza geografica e affinità sociale e culturale, i comuni di Ginestra degli Schiavoni, Castelfranco in Miscano e Buonalbergo, attualmente facenti parte della provincia di Benevento, e i comuni di Anzano, Panni, Accadia, Monteleone di Puglia, Celle San Vito, Faeto e Orsara, attualmente facenti parte della provincia di Foggia, per un totale – al 2001 – di 15.163 abitanti. Il numero degli abitanti della costituenda nuova provincia non raggiunge i 200.000 previsti dalla legge, ma sul problema si possono fare tre osservazioni:

 1) il criterio demografico, nella istituzione di nuove province, non è tassativo, tanto è vero che la legge, rispetto a questo aspetto, usa l’espressione testuale «di norma» ed inoltre, tra le province già esistenti, di vecchia e nuova istituzione, ve ne sono già parecchie altre che fuoriescono da questo criterio;
2) l’area geografica in questione ha subito negli ultimi decenni, soprattutto dopo i terremoti del 21 agosto 1962 e 23 novembre 1980, un consistente processo migratorio, senza il quale raggiungerebbe sicuramente il limite di 200.000 abitanti; infatti i dati del censimento ci dicono che i residenti nei comuni della costituenda nuova provincia erano nel 1951 189.769; nel 1961 182.091; nel 1971 156.929; nel 1981 147.965 e nel 1991 144.245.
3) l’eventuale ed opportuna aggregazione dei comuni del beneventano e del foggiano farebbe comunque raggiungere od avvicinare il limite del quorum previsto dalla legge. Merita di essere sottolineato, inoltre, che la regione Campania, pur essendo la seconda regione d’Italia, ha solo cinque province, mentre altre regioni molto più piccole ne hanno quasi il doppio, come pure è giusto ricordare che la provincia di Avellino, per effetto dello scorporo dei comuni della nuova provincia, conserverebbe un numero di abitanti abbondantemente superiore alla «norma». Non è, comunque, il criterio demografico l’unico né quello più significativo, per la istituzione di nuove province, essendovene altri, da quello territoriale a quello economico-sociale e a quello politico-culturale, che meritano di essere valutati. Sotto tutti questi altri aspetti l’area dell’Ufita-Baronia-Calore-Alta Irpinia presenta titoli meritevoli di alta considerazione: occupa una posizione geografica centrale e strategica nell’Appennino meridionale, tra il mare Tirreno e l’Adriatico, come è dimostrato dal tracciato dell’autostrada del Sole Napoli-Bari, dalla costruenda arteria viaria, a scorrimento veloce, Contursi-Lioni-Grottaminarda-Termoli, e dal progetto di raddoppio ferroviario Caserta-Foggia, che prevede una stazione di grande importanza in zona Ufita, tra Ariano e Grottaminarda; costituisce una cerniera fondamentale tra la Campania, la Basilicata, la Puglia e il Molise dal punto di vista logistico, economico e culturale; è depositaria di straordinari giacimenti archeologici, storici e culturali, risalenti ad epoche remotissime – preromane, romane, normanne, longobarde, sveve, borboniche, illuministe, napoleoniche, eccetera – che fanno del territorio un corpo unitario ed organico; presenta aggregazioni urbane omogenee, che, al di là della loro articolazione in molteplici comuni, si possono individuare come vere e proprie città: città ufitana, città altirpina, città del Calore, città della Baronia; il comune di Ariano Irpino, individuato come capoluogo, e`, per estensione territoriale, il comune più grande della Campania e uno dei comuni più grandi d’Italia; l’intero territorio della costituenda provincia è montano e, solo in minima parte, collinare; d’altra parte, dei 119 comuni dell’attuale provincia di Avellino, 54 sono situati in montagna, 65 in collina e nessuno in pianura; presenta già sul territorio tutta una serie di istituzioni amministrative, giurisdizionali, economiche, religiose, di antichissima istituzione, che testimoniano la valenza autoctona, autonoma e, ad un tempo, unitaria dell’area (un’azienda sanitaria locale (AV1) con 3 ospedali di zona, 2 tribunali e procure, una diocesi autonoma, 2 comunità montane, un penitenziario di alta sicurezza, una sezione autonoma del Genio civile e poi Agenzie delle entrate, sovrintendenza archeologica, consorzi idrici, centri di servizi culturali della Regione, eccetera); presenta insediamenti industriali significativi, aree di pertinenza dell’Agenzia spaziale italiana (ASI), centri di ricerca, scuole prestigiose di antichissima istituzione, strutture zonali sindacali e professionali, eccetera. In definitiva l’area presenta tutte le caratteristiche storiche, culturali, economiche per potere aspirare ad una sua autonomia politica ed amministrativa. In rispetto delle caratteristiche geopolitiche del territorio e, soprattutto, delle strutture viarie e della mobilità, è necessario, altresì, ipotizzare la localizzazione materiale dell’ente il più possibile a valle del capoluogo, in una sorta di centro direzionale, ubicato nel punto di migliore accesso per tutte le popolazioni della costituenda nuova provincia, individuabile nel punto di incontro dei confini dei comuni di Ariano, Grottaminarda, Flumeri, Frigento, Villanova del Battista, punto di sbocco, tra l’altro, di strade già esistenti, in via di realizzazione o progettate. Non a caso i suddetti comuni, ma anche i soggetti privati, hanno scelto di orientare i loro più significativi insediamenti ed investimenti in questa direzione. Meritevole di attenzione e considerazione, infine, appare anche l’esigenza di riequilibrare, nel quadro della riforma dello Stato in senso federale, il territorio regionale campano, che attualmente risulta squilibrato sulla fascia costiera, a discapito delle aree interne. Queste aree, invece, possono costituire una risorsa straordinaria per il complesso del territorio regionale, sotto l’aspetto economico, turistico, logistico, soprattutto in funzione delle esigenze di decongestionamento dell’area metropolitana. Si parla tanto di sostegno ai piccoli comuni, per garantirne la sopravvivenza; in questo caso, la valorizzazione di questa area avrebbe una funzione altamente positiva per le aree eccessivamente congestionate della costiera: il decentramento amministrativo farebbe da volano allo stesso decentramento demografico con benefici enormi per la funzionalità dei servizi e della stessa qualità della vita dell’intera comunità regionale.
Art. 1. 1.
E` istituita la provincia dell’Ufita-Baronia-Calore-Alta Irpinia, con capoluogo Ariano Irpino, nell’ambito della regione Campania.
Art. 2. 1.
La circoscrizione territoriale della provincia dell’Ufita-Baronia-Calore-Alta Irpinia è costituita dai seguenti comuni: Andretta, Aquilonia, Ariano Irpino, Bisaccia, Bonito, Cairano, Calitri, Carife, Casalbore, Castelbaronia, Conza della Campania, Flumeri, Fontanarosa, Frigento, Gesualdo, Greci, Grottaminarda, Guardia dei Lombardi, Lacedonia, Lioni, Melito Irpino, Mirabella Eclano, Montaguto, Montecalvo Irpino, Monteverde, Morra De Sanctis, Rocca San Felice, San Nicola Baronia, San Sossio Baronia, Sant’Andrea di Conza, Sant’Angelo all’Esca, Sant’Angelo dei Lombardi, Savignano Irpino, Scampitella, Sturno, Teora, Torella dei Lombardi, Trevico, Vallata, Vallesaccarda, Villamaina, Villanova del Battista, Zungoli.
Art. 3. 1.
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la provincia di Avellino procede alla ricognizione della propria dotazione organica del personale e delibera lo stato di consistenza del proprio patrimonio ai fini delle conseguenti ripartizioni, da effettuare con apposito atto deliberativo, in proporzione al territorio ed alla popolazione trasferiti alla provincia dell’Ufita-Baronia-Calore-Alta Irpinia. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono effettuati di concerto con il commissario nominato dal Ministro dell’interno con il compito di curare ogni adempimento connesso all’istituzione della nuova provincia, fino all’insediamento degli organi elettivi. 3. Le prime elezioni per il Presidente della provincia e per il consiglio provinciale dell’Ufita-Baronia-Calore-Alta Irpinia hanno luogo in concomitanza con il primo turno utile delle consultazioni elettorali per il rinnovo degli organi provinciali del restante territorio nazionale, fatto salvo il caso del rinnovo anticipato degli organi della provincia di Avellino. 4. Fino alla data delle elezioni, stabilita ai sensi del comma 3, gli organi della provincia di Avellino continuano ad esercitare le funzioni nell’ambito dell’intero territorio dell’attuale circoscrizione.
Art. 4. 1.
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono determinate le tabelle delle circoscrizioni dei collegi elettorali delle province di Avellino e dell’Ufita-Baronia-Calore-Alta Irpinia, ai sensi dell’articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, come modificato dall’articolo 2 della legge 10 settembre 1960, n. 962.
Art. 5. 1.
Fermo restando quanto disposto dall’articolo 21, comma 3, lettera f), del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell’interno, adotta con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i provvedimenti necessari per la istituzione nella provincia dell’Ufita-Baronia-Calore-Alta Irpinia degli uffici periferici dello Stato entro i limiti delle risorse rese disponibili ai sensi della presente legge, tenendo conto, nella loro dislocazione, delle caratteristiche e vocazioni territoriali. 2. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 sono altresì individuate le procedure per la gestione delle risorse rese disponibili ai sensi della presente legge ai fini dell’istituzione degli uffici periferici delle amministrazioni statali. 3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri interessati, provvede ad apportare le occorrenti variazioni nei ruoli del personale dello Stato. 4. Lo statuto provinciale determina la distribuzione degli uffici dell’amministrazione provinciale nel capoluogo e nel territorio provinciale.
Art. 6. 1.
Il Ministero dell’interno provvede alla quantificazione delle risorse finanziarie spettanti alla provincia dell’Ufita-Baronia-Calore-Alta Irpinia, per il primo anno solare successivo alla data di insediamento degli organi della provincia stessa, detraendo dai contributi erariali ordinari destinati all’amministrazione provinciale di Avellino la quota parte da attribuire al nuovo ente, per l’80 per cento, in proporzione alle due popolazioni residenti interessate come risultanti dall’ultima rilevazione dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e, per il restante 20 per cento, in proporzione alle dimensioni territoriali dei due enti. Per gli anni successivi si provvede alla verifica di validità del riparto effettuato in via provvisoria con le predette modalità. Il contributo per lo sviluppo degli investimenti è ripartito in conseguenza della attribuzione della titolarità dei beni ai quali le singole quote del contributo stesso si riferiscono. 2. Per il periodo intercorrente tra la data delle prime elezioni dei consigli dei nuovi enti ed il 1º gennaio dell’anno successivo, gli organi delle due province concordano, sulla base dei criteri di cui al comma 1, lo scorporo dal bilancio della provincia di Avellino dei fondi di spettanza di quella dell’Ufita-Baronia-Calore-Alta Irpinia.
Art. 7. 1.
Gli atti e gli affari pendenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso l’ufficio territoriale del governo e gli altri organi dell’Amministrazione centrale costituiti nell’ambito della provincia di Avellino e relativi a cittadini ed enti compresi nel territorio dei comuni di cui all’articolo 2 sono attribuiti alla competenza dei corrispondenti organi ed uffici della provincia dell’Ufita-Baronia-Calore-Alta Irpinia.
Art. 8. 1.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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